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Sez. L, Sentenza n. 12409 del 23/08/2003 (Rv. 566209 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Limiti del relativo sindacato in Cassazione - Conseguenze - Opposte interpretazioni da parte del giudici di merito di una medesima disposizione entrambe censurate o convalidate dalla Corte di Cassazione - Carattere fisiologico - Fattispecie relativa alla interpretazione degli artt. 46 e 47 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Poste Italiane SpA.
Stato
decisa il 2003-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566209-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In ragione del limite del sindacato della Corte di Cassazione - cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari, - è "fisiologico" che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva (nella specie, artt. 46, 47 e 53 del c.c.n.l. dei dipendenti delle Poste Italiane SpA) siano entrambe convalidate o censurate dalla S.C., a seconda del superamento o no del controllo (a questa attribuito) limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)