Sez. L, Sentenza n. 7039 del 23/05/2001 (Rv. 546922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1988 relativo al nuovo inquadramento del personale delle imprese di trasporto in concessione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, in base ai diversi accordi collettivi nazionali in materia, che la decorrenza dell'1 gennaio 1989 prevista dall'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1988 relativo al nuovo inquadramento del personale delle imprese di trasporto in concessione riguardasse non soltanto il nuovo trattamento economico, ma anche la nuova classificazione del personale, sicché era da escludere che tale classificazione avesse decorrenza dal 29 ottobre 1988, data di efficacia dell'abrogazione della legge n. 30 del 1978, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 270 del 1988).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)