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Sez. L, Sentenza n. 2582 del 03/03/1992 (Rv. 476033 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Disciplina ex legge n. 222 del 1984 - Cancellazione dell'assicurato ex art. 2, secondo comma, di detta legge - Requisito negativo costitutivo del diritto alla prestazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476033-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere

Nel regime di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile) la cancellazione dell'assicurato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, e dagli altri elenchi ed albi previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge anzidetta, configura, come si desume dal quinto comma dello stesso articolo, un requisito negativo, costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale al pari dei requisiti positivi integrati dallo stato d'inabilità e dall'elemento contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)