Sez. L, Sentenza n. 4883 del 05/05/1995 (Rv. 492104 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Accertamento del diritto alla pensione di inabilità - Sentenza condizionante l'erogazione effettiva del beneficio al verificarsi delle ipotesi ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
La sentenza con cui viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 può subordinare l'effettiva erogazione del beneficio all'accertamento da parte dell'istituto previdenziale della sussistenza dei requisiti relativi alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, nonché della rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Infatti quelli indicati non sono requisiti costituiti del diritto alla pensione (che si aggiungano a quelli sanitari e contributivi), ma condizioni di erogabilità del beneficio, in relazione ad un diritto già sorto. D'altra parte, l'ordinamento ammette le sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un elemento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempreché i presupposti del diritto affermato siano attualmente certi, ossia non richiedano un nuovo giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)