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Sez. L, Sentenza n. 602 del 21/01/2002 (Rv. 551687 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità ex art. 2 legge n. 222/1984 - Requisiti costitutivi - Requisito sanitario e requisito contributivo - Percezione di redditi da lavoro - Condizione ostativa all'erogabilità della prestazione - Conseguenze - Emanazione di sentenza condizionata - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551687-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Ove sia accertata l'esistenza del diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 e nel contempo sia contestata la presenza dei fatti (assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato; cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali; rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione) ai quali è condizionato il relativo contenuto (la decorrenza), il giudice che non giunga all'accertamento di questi fatti, non può respingere la domanda di condanna ma deve emanare sentenza di accoglimento subordinando la decorrenza al verificarsi dei fatti in condizione.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)