Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 11/11/1983 Ud. (dep. 07/07/1984) Rv. 165214 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA - IPOTESI ESCLUSA - RAGIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO DIFFERENTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA - IPOTESI ESCLUSA - RAGIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO DIFFERENTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
L'art. 116 cod. pen. non ipotizza un caso di responsabilità oggettiva perché, per potersi affermare la responsabilità per un reato diverso da quello voluto da uno dei concorrenti, è necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità psichica, il quale esige che il reato differente debba potersi rappresentare alla mente dell'agente, nell'ordinario svolgersi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Tuttavia il nesso psichico richiesto dall'art. 116 cod. pen. non si identifica con l'elemento psicologico proprio del diverso reato commesso neppure nella Forma del dolo eventuale. (V mass n 157607).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)