Sez. 1, Sentenza n. 5002 del 31/01/1986 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172989 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVE - ESCLUSIONE - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DOLOSA - SUSSISTENZE - LIMITE SOGGETTIVO - FONDAMENTO.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVE - ESCLUSIONE - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DOLOSA - SUSSISTENZE - LIMITE SOGGETTIVO - FONDAMENTO.*
Il concorso anomalo, regolato dall'art. 116 cod. pen., non configura una ipotesi di responsabilità oggettive, ma, attuando quello di personalità della responsabilità penale, concreta una ipotesi di responsabilità a titolo di dolo (sia diretto che eventuale) rispetto all'evento diverso da quello voluto, limitatamente a colui che fornisce il suo contributo per tale diverso evento. Ne consegue che colui, il quale partecipa all'ideazione od alla attuazione di un reato, ma non di quello che poi ne deriva, diverso da quello pattuito e non voluto neanche per dolo eventuale, risponde dell'affidamento ad altri nei limiti di un rapporto di causalità psichica intesa quale possibile rappresentazione del verificarsi del diverso evento, desumibile dall'ordinario evolversi dei comportamenti umani. (fattispecie in tema di concorso in omicidio ed altri). (V mass n 163534; (Conf mass n 165214; (Conf mass n 170982).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)