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Sez. 3, Sentenza n. 5268 del 12/10/1982 (Rv. 423075 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DISPOSTO DALL'ART. 435, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ - ESTENSIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE E NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423075-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DISPOSTO DALL'ART. 435, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ - ESTENSIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE E NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFETTI.*

Nel rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, sicché il mancato rispetto del termine di 25 giorni, fra la notificazione allo appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e quest'ultima, prescritto dal terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., determina la nullità della "vocatio in ius", ma non si comunica all'impugnazione che è un atto processuale distinto. Pertanto, è idoneo rimedio alla nullità per l'inosservanza di detto termine la fissazione di una nuova udienza di discussione e la notificazione del relativo provvedimento, eseguita in modo da concedere all'intimato lo "spatium deliberandi" previsto dalla legge, senza che sia necessaria anche la nuova notificazione del ricorso in appello, attesa l'autonomia dei due Atti. (V 519/81, mass n 411003; (V 4762/80, mass n 408570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)