Sez. L, Sentenza n. 519 del 22/01/1981 (Rv. 411003 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - SPATIUM DELIBERANDI INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI - ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO TERMINE - NECESSITA - PRESUPPOSTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - SPATIUM DELIBERANDI INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI - ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO TERMINE - NECESSITA - PRESUPPOSTO.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata osservanza dell'art 435, comma terzo, cod proc civ, per il quale nel giudizio di appello, fra la data di notificazione all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni determina un vizio afferente non la proposizione dell'impugnazione ma la notificazione dell'atto di evocazione in giudizio e, pertanto comporta l'Obbligo del giudice, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, di assegnare un nuovo termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con il rispetto dello spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni, applicando estensivamente il disposto di cui all'art 291, comma primo, cod proc civ, che contiene una disposizione di carattere generale per tutte le ipotesi di nullita della notificazione. (V 3333/80, mass n 407128; (V 5720/79, mass n 402334; (V 2709/79, mass n 399031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)