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Sez. 2, Sentenza n. 5552 del 08/06/1994 (Rv. 486945 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - In genere | Alienazione della cosa viziata da parte del compratore - Azione di risoluzione - Preclusione - Esclusione - Limiti - Onere Probatorio del compratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486945-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - In genere

In tema di azione redibitoria per vizi della cosa oggetto del contratto di compravendita, mentre l'alienazione, da parte del compratore, della cosa stessa non può ex se precludere a quest'ultimo la possibilità di sperimentare la detta azione - verificandosi, invece, siffatta preclusione solo quando l'atto dispositivo debba intendersi realmente correlato ad una volontà di accettare la cosa nonostante le deficienze in essa riscontrate -, spetta al compratore, una volta constatata la ricorrenza dell'evento considerato dalla legge (art. 1492, terzo comma cod. civ.) potenzialmente preclusivo, dimostrare che questo, per le particolarità della fattispecie, non può essere idoneo a concretare siffatta potenzialità e ad impedire, quindi, la proponibilità della domanda di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)