Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000 (Rv. 542048 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE | Utilizzazione della merce da parte del compratore, pur avendone denunziato i vizi - Rinunzia alla redibitoria o "quanti minoris" - Accertamento del giudice di merito.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE
Spetta al giudice di merito accertare, in base alle risultanze processuali, se il compratore che utilizza la merce, dopo averne denunziato i vizi, intenda in tal modo rinunziare all' azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)