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Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000 (Rv. 542048 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE | Utilizzazione della merce da parte del compratore, pur avendone denunziato i vizi - Rinunzia alla redibitoria o "quanti minoris" - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542048-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE

Spetta al giudice di merito accertare, in base alle risultanze processuali, se il compratore che utilizza la merce, dopo averne denunziato i vizi, intenda in tal modo rinunziare all' azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)