Sez. L, Sentenza n. 520 del 19/01/1983 (Rv. 425308 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - LIQUIDAZIONE - MODALITÀ EX D.P.R. N. 1572 DEL 1956 - INTERESSI MORATORI - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA EVENTUALE - A FAR TEMPO DALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - LIQUIDAZIONE - MODALITÀ EX D.P.R. N. 1572 DEL 1956 - INTERESSI MORATORI - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA EVENTUALE - A FAR TEMPO DALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO.*
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione del servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane (al quale non sono applicabili le norme sulla contabilità generale dello stato) è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da norme particolari le quali prevedono una serie di operazioni, accertamenti e riscontri. Consegue che il credito avente ad oggetto detta indennità - esclusa l'applicabilità a tale istituto del principio circa gli interessi dovuti dall'e.N.P.a.S. sull'indennità di buonuscita (art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032) - può considerarsi liquido ed esigibile (con la conseguente configurabilità del diritto agli interessi moratori) non dal momento della cessazione dal servizio ma da quello in cui, espletato l'iter anzidetto, viene emesso il relativo mandato di pagamento. (V 381/81, mass n 410847; (V 375/81, mass n 410840; (V 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)