diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8474 del 28/05/2003 (Rv. 563641 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Azione di ripetizione di contributi previdenziali non dovuti - Dichiarazione di incostituzionalità delle norme concludenti la corresponsione di interessi - Conseguenze - Misura e decorrenza degli interessi - Norma applicabile - Individuazione da parte del giudice di merito.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563641-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di indebito contributivo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, primo comma, della legge 613 del 1966, dell'art. 7 u.c. della legge n. 463 del 1959 e dell'art. 15 della legge n. 9 del 1963 come sostituiti dall'art. 12, secondo comma della legge 613/66, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine e in mancanza di un successivo intervento legislativo, spetta al giudice ordinario individuare la disciplina da applicare alla fattispecie, atteso che nel caso di vuoto legislativo causato dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro nella specie insussistente, potendo farsi ricorso alla generale disciplina dell'indebito oggettivo), la nostra Costituzione non prevede che la Corte indichi la norma che diviene applicabile, dovendo soltanto comunicare la decisione alle Camere o ai Consigli regionali per quanto di loro competenza, restando escluso che la norma caducata continui a regolare la fattispecie in attesa di un intervento legislativo. È pertanto esente da censure la sentenza di merito che a tal fine abbia fatto applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., avente carattere generale, riconoscendo gli interessi legali con decorrenza non dalla domanda, ma dalla scadenza del termine di 120 giorni, introdotto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che si applica a tutti i casi di richieste agli istituti previdenziali e assistenziali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non diversamente regolati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 04/07/1959 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 15 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)