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Sez. 1, Sentenza n. 5792 del 10/11/1979 (Rv. 402436 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTO - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE - COMPUTO DI QUEST'ULTIMO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402436-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTO - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE - COMPUTO DI QUEST'ULTIMO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - RILEVANZA.*

Il terzo comma dell'art 330 cod proc civ, laddove prevede che la notificazione dell'impugnazione proposta 'dopo un annò dalla pubblicazione della sentenza, se ancora ammessa dalla legge, sia fatta personalmente, va inteso nel senso che la sua operativita postula il decorso del termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ, quale risulta concretamente determinato per effetto della incidenza della sospensione durante il periodo feriale. (V 5066/78, mass n 394825).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)