Sez. U, Sentenza n. 5066 del 07/11/1978 (Rv. 394825 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n 742, con la conseguenza che, ove il dies a quo ricada in detto periodo, deve tenersi conto, al fine dell'ammissibilita dell'impugnazione, sia dello scorrimento di tale giorno fino al primo giorno dopo il periodo feriale, sia della sospensione del termine durante il periodo feriale del successivo anno solare. (V 3713/76, mass n 382412).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)