diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 15899 del 08/01/2014 Cc. (dep. 09/04/2014) Rv. 261531 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di beni ritenuti fittiziamente a terzi - Omessa citazione del terzo - Interesse del proposto a dedurre l'omessa citazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261531-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, รจ inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione proposto dal sorvegliato speciale avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, con cui venga dedotta l'omessa citazione nel procedimento del terzo intestatario, in quanto dall'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe mai derivare la restituzione del bene al ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)