Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22700 del 11/08/2021 (Rv. 662349 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso - Connessione "per subordinazione" o "forte" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONSENSUALE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella, proposta in via riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso, assoggettate a riti diversi, è configurabile una situazione di connessione "per subordinazione" o "forte", atteso il nesso di pregiudizialità che lega le azioni, la quale rende applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c., salva ogni determinazione del giudice di merito in ordine alla sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento della separazione.
Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)