Sez. L, Sentenza n. 135 del 09/01/2003 (Rv. 559527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | "Reformatio in peius" in danno della parte impugnante in mancanza di appello incidentale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa al riconoscimento della rendita per malattia professionale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice del gravame vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può, quindi, dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato l'INAIL a corrispondere al ricorrente la rendita per malattia professionale nella misura dell'11 per cento; la S.C. ha cassato la sentenza di appello, in quanto, benché la pronunzia di primo grado fosse stata impugnata esclusivamente dall'INAIL, deducendo l'erroneità della determinazione della percentuale di invalidità, il giudice di secondo grado, in mancanza di appello incidentale, aveva riconosciuto la rendita nella più elevata misura del 15 per cento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)