Sez. U, Sentenza n. 4206 del 15/05/1990 (Rv. 467184 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - SINDACATO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ TECNICA DELL'ISTANTE PER L'ISCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - SINDACATO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ TECNICA DELL'ISTANTE PER L'ISCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
In Sede di iscrizione all'albo degli ingegneri, richiesta sulla base del superamento del prescritto esame di abilitazione, il consiglio dell'ordine non può sindacare la capacità tecnica dell'istante, nemmeno sotto il profilo della completezza del corso di laurea, poiché il relativo accertamento è demandato in via esclusiva agli organi statali preposti a detto esame, ed è vincolante, ove l'atto non sia rimosso nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali. (V 9410/87, mass n 456544; (V 6102/87, mass n 454438).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 4, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 5, Legge 25/04/1938 num. 897 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)