Sez. U, Sentenza n. 9410 del 18/12/1987 (Rv. 456544 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - LIMITI.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - LIMITI.*
Al fine dell'iscrizione all'albo professionale del laureato in ingegneria che abbia superato l'esame di stato e conseguito il relativo diploma di abilitazione, il consiglio dell'ordine degli ingegneri non ha il potere di sindacare i presupposti di detta abilitazione, ivi inclusa la regolarità del corso di studi, ma resta in proposito vincolato dal relativo provvedimento, fino a quando non venga rimosso nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali. (Conf 3381/82, mass n 421360; (Conf 4550/81, mass n 415263).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 4, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 5, DPR 31/01/1960 num. 53 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)