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Sez. 1, Sentenza n. 1302 del 03/02/1993 (Rv. 480635 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale - Risarcimento del danno - Diritto - Prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale - Prova - Soggetto onerato.
Stato
decisa il 1993-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480635-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, si realizza quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari. Spetta perciò a chi eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine inizia a decorrere dalla predetta irreversibile destinazione, fornire tutti gli elementi di prova, desunti anche da presunzioni, per dimostrare il momento dal quale la prescrizione ha avuto inizio, nonché la maturazione del termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)