Sez. 2, Sentenza n. 6050 del 30/05/1995 (Rv. 492566 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Espressione letteralmente inequivoca - Interpretazione difforme dal suo senso proprio - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Poiché il significato letterale delle dichiarazioni contrattuali deve rappresentare il punto di partenza nella ricerca della comune volontà negoziale, il giudice può interpretare una espressione inequivoca in modo difforme dal suo senso proprio solo indicando con chiarezza le ragioni che lo hanno indotto a preferire al criterio letterale gli altri criteri ermeneutici indicati dalla legge nella osservanza del principio generale che equipara i due fondamentali criteri, quello del senso letterale delle espressioni usate e quello basato sulla "ratio" del precetto contrattuale, e che ne impone, di regola, l'utilizzazione con un razionale gradualismo ed una loro sostanziale armonizzazione nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, è stata cassata per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non essenziale un termine di adempimento di una obbligazione espressamente dichiarato inderogabile dalle parti, limitandosi a rilevare che il tardivo adempimento avrebbe potuto conservare una utilità residua per il creditore)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)