Sez. 1, Sentenza n. 5528 del 22/10/1981 (Rv. 416236 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - PARI RILEVANZA - COORDINAMENTO DEL CRITERIO LETTERALE E DI QUELLO LOGICO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - PARI RILEVANZA - COORDINAMENTO DEL CRITERIO LETTERALE E DI QUELLO LOGICO - NECESSITÀ.*
Nell'interpretazione dei contratti l'art. 1362 cod. civ. non attribuisce valore preminente al senso letterale delle parole, ma additando all'interprete la comune intenzione delle parti impone lo svolgimento di un'indagine non limitata all'elemento letterale ma comprensivo di quello logico, che devono essere coordinati e fusi in vista dell'individuazione della effettiva volontà dei contraenti, per cui non può porsi una priorità dei due criteri, ma un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione che devono fondersi ed armonizzarsi. (Conf. 198/80, mass. N. 403591; sulla prima parte; (Conf. 2921/79 mass. N. 399251, sulla prima parte; (Conf. 5301/79, mass. 401898, sulla seconda parte; (Conf. 5763/78, mass. N. 395565, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)