Sez. 3, Sentenza n. 134 del 08/01/1980 (Rv. 403517 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicazione delle leggi sopravvenute di proroga delle locazioni, per contratti in corso devono intendersi quelli non cessati de iure, di guisa che nell'espressione stessa non sono comprese tutte quelle situazioni nelle quali, pur essendo cessato il rapporto, permanga l'occupazione di fatto dell'immobile; pertanto, intimata disdetta per finita locazione ad una data anteriore ad una legge di proroga, la successiva occupazione dell'immobile fino alla pronuncia della sentenza, che respingendo l'opposizione del conduttore, ordina il rilascio, deve ritenersi, per l'effetto retroattivo della sentenza alla data della domanda, come occupazione di fatto, e, quindi, non suscettibile di proroga legale in base alle varie leggi succedutesi in materia. (Conf 4374/78, mass n 394042; (Conf 4286/78, mass n 393942; (Conf 4326/77, mass n 387936; (Conf 4313/74, mass n 373002).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)