Sez. 5, Sentenza n. 62 del 07/11/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167268 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - PROVINCIA DI BOLZANO - ATTI PRONUNZIATI DA AUTORITÀ CON SEDE IN ALTRA PROVINCIA - NOTIFICAZIONI - TRADUZIONE IN LINGUA TEDESCA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CASO ECCETTUATO: ISTANZA DELL'INTERESSATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - PROVINCIA DI BOLZANO - ATTI PRONUNZIATI DA AUTORITÀ CON SEDE IN ALTRA PROVINCIA - NOTIFICAZIONI - TRADUZIONE IN LINGUA TEDESCA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CASO ECCETTUATO: ISTANZA DELL'INTERESSATO.*
In tema di notificazione eseguita nella provincia di Bolzano su richiesta di uffici (nella specie tribunale di Venezia) aventi Sede fuori della provincia medesima, sussiste Obbligo di traduzione nella lingua tedesca solo a seguito di specifica istanza avanzata dall'interessato entro otto giorni dal ricevimento della notifica. In tal caso il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno della notifica della traduzione. (Conf mass n 137936; (Conf mass n 122027).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 6, Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 85, DPR 03/01/1960 num. 103 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)