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Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 23/05/1972 Ud. (dep. 11/10/1972) Rv. 122027 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO - LIMITI TERRITORIALI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122027-01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO - LIMITI TERRITORIALI - FATTISPECIE.*

In conformita del criterio direttivo posto dall'art 85 dello statuto speciale per la regione Trentino alto Adige, gli artt 3 e 7 del DPR 3 gennaio 1960, n 103, stabiliscono che anche gli organi giudiziari siti nella provincia di Bolzano debbono servirsi del bilinguismo e che le norme relative si applicano, invece, nei procedimenti innanzi alla Corte di appello di trentò in quanto compatibilì, mentre ove l'impugnazione debba svolgersi dinanzi ad altro ufficio giudiziario non avente Sede in Bolzano deve farsi soltanto la traduzione in lingua italiana di tutti gli Atti processuali redatti in tedesco. Pertanto, il decreto di citazione a giudizio nei confronti di un cittadino italiano di lingua tedesca innanzi a giudice avente Sede fuori della provincia di Bolzano non deve necessariamente essere redatto in detta lingua, neppure quando trattisi di procedimento che, essendo di Competenza di un giudice di quella provincia, sia stato trasferito ad altro giudice del territorio nazionale per effetto di rimessione disposta a norma dell'art 55 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 103 art. 3, Legge 26/02/1948 num. 5 art. 85, Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 103 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)