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Sez. L, Sentenza n. 6445 del 01/07/1998 (Rv. 516875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Cause di sospensione (o esonero temporaneo) dal collocamento obbligatorio - Condizioni - Assoggettamento dell'impresa ad amministrazione straordinaria o ad intervento straordinario della c.i.g. - Necessità - Crisi dell'impresa per processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Tra le cause di sospensione (o esonero temporaneo) dal collocamento obbligatorio non è inclusa la crisi dell'impresa, né tale ipotesi è contemplata dall'art. 9, D.L. n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 1983, norma che, innovando per il futuro, ha introdotto la sospensione dal suddetto obbligo solo per due specifiche categorie di imprese: quelle soggette ad amministrazione straordinaria a norma del D.L. n. 26 del 1979 (convertito nella legge n. 95 del 1979) e quelle destinatarie dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a norma delle legge 12 agosto 1977, n. 675 e 20 dicembre 1974, n. 684, sicché - in mancanza di tali condizioni - permane l'obbligo di assunzione anche per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)