Sez. U, Sentenza n. 16266 del 19/11/2002 (Rv. 558584 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Apprezzamento della rilevanza disciplinare compiuto da parte della sezione disciplinare del CSM - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di condotta privata del magistrato (assunzione di debiti con istituti bancari ed assoggettamento a procedure esecutive).
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
È incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logico - giuridici, l'apprezzamento, compiuto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, della rilevanza disciplinare della condotta privata del magistrato, la quale, pur in sè espressione e conseguenza di un atto di autonomia privata del magistrato stesso, sia tuttavia tale, per le circostanze ambientali in cui è stata posta in essere e le conseguenze che ne sono scaturite, da menomare la fiducia ed il prestigio di cui il magistrato deve godere. (Nella specie il magistrato aveva assunto numerosi debiti nei confronti di vari istituti di credito del luogo e non li aveva onorati, tanto che si era reso destinatario di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli ed era stato assoggettato a procedure esecutive per espropriazione immobiliare, che avevano visto il coinvolgimento di diversi avvocati dello stesso foro).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)