Sez. 5, Sentenza n. 33326 del 19/05/2010 Cc. (dep. 09/09/2010) Rv. 248152 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere a seguito di sentenza di condanna di primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Analogo titolo custodiale revocato per insussistenza di esigenze cautelari - Motivazione in ordine al superamento del giudicato cautelare - Necessità - Presunzione di pericolosità "iuris tantum" di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen..
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
L'applicazione della custodia cautelare in carcere a seguito di sentenza di condanna di primo grado -in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 - richiede, qualora previamente sia stato revocato, per insussistenza delle esigenze cautelari, analogo titolo custodiale, l'individuazione e l'indicazione in motivazione delle situazioni nuove o sopravvenute idonee a legittimare il superamento del cosiddetto giudicato cautelare - ancorché esso non abbia valore assoluto ma operi esclusivamente "rebus sic stantibus" - non considerate dal giudice della precedente statuizione e tali da renderla inattuale; né, a tal fine, può spiegare rilievo il richiamo alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di presunzione "iuris tantum", come tale suscettibile di prova contraria, raggiunta, nella specie, nel pregresso incidente cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)