Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 14/02/2005 Cc. (dep. 06/04/2005) Rv. 231683 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri) | Applicazione per la prima volta della misura cautelare in seguito a sentenza di condanna per delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Presunzione delle esigenze cautelari ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Operatività automatica - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri)
L'adozione della custodia cautelare contestuale a sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen., non comporta l'operatività automatica della presunzione delle esigenze cautelari, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.; in tal caso, infatti, la gravità della pena inflitta è solo uno degli elementi da valutare allo scopo di stabilire se sussista il concreto pericolo di fuga, mentre non spiega alcun rilievo in ordine all'apprezzamento del pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione della condotta delittuosa, in relazione ai quali il giudice deve fare riferimento ad altri parametri valutativi, quali la personalità del reo, la tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, le abitudini di vita, il pregresso comportamento ecc.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)