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Sez. 6, Sentenza n. 25167 del 09/04/2010 Cc. (dep. 02/07/2010) Rv. 247595 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Divieto di sostituzione con misura meno afflittiva nei casi di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Attenuazione delle esigenze cautelari - Effetti.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247595-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE

L'obbligatorietà della custodia in carcere ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. concerne soltanto il provvedimento genetico, ovvero l'adozione per la prima volta della misura coercitiva, ma non le vicende successive della revoca o sostituzione e del ripristino della misura, poiché, in tali casi, occorre valutare la concreta sussistenza della pericolosità sociale e, qualora essa risulti attenuata, la legittima possibilità di applicare misura meno afflittiva. (Diff., Sez. VI, nn. 32223 e nn. 32224 del 2010, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)