Sez. 2, Sentenza n. 24558 del 05/06/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286539-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione della misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Obbligo di disporre una perizia - Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)