Sez. 4 - , Sentenza n. 19880 del 19/06/2020 Cc. (dep. 02/07/2020) Rv. 279250 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia in carcere per condizioni di salute gravi - Valutazione anche in relazione alla compatibilità con l'ambiente carcerario in concreto - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita, con la conseguenza che la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata dal giudice solo previo accertamento dell'esistenza di istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, non potendosi rimettere tale accertamento all'autorità amministrativa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento che rigettando l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata da un detenuto con gravi problemi visivi, aveva rimesso all'amministrazione penitenziaria di adottare misure atte a garantire nell'ambiente carcerario l'incolumità dell'imputato "anche mediante trasferimento in ambienti detentivi privi di barriere architettoniche oppure in istituti ove vi è la disponibilità di personale o volontari che svolgano attività eseguite dal piantone").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)