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Sez. 1, Sentenza n. 8822 del 12/04/2007 (Rv. 597152 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Cessione dell'alloggio - Nozione.
Stato
decisa il 2007-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597152-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE

In tema di edilizia economica e popolare, configura cessione, vietata ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 2 del 1959, non solo la vendita con effetti reali immediati, ma anche qualsiasi contratto, comunque denominato - come la vendita obbligatoria o il mero preliminare di vendita, anche non accompagnato dal trasferimento della detenzione dell'alloggio - i cui effetti definitivi ricadano nel periodo di incedibilità dell'alloggio stesso.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)