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Sez. 1, Sentenza n. 4171 del 18/09/1978 (Rv. 393789 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - CONTRATTO CARATTERIZZATO DA UNA PREVALENZA DELLA PRESTAZIONE D'OPERA SUL VALORE DEL PRODOTTO, MA AVENTE AD OGGETTO LA CONSEGNA DI COSE COSTITUENTI L'ORDINARIA PRODUZIONE DEL FORNITORE - VENDITA ANZICHE APPALTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393789-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - CONTRATTO CARATTERIZZATO DA UNA PREVALENZA DELLA PRESTAZIONE D'OPERA SUL VALORE DEL PRODOTTO, MA AVENTE AD OGGETTO LA CONSEGNA DI COSE COSTITUENTI L'ORDINARIA PRODUZIONE DEL FORNITORE - VENDITA ANZICHE APPALTO - CONFIGURABILITA.*

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1 della legge 19 luglio 1941 n 771, per l'imposta di registro sugli appalti, deve considerarsi come contratto di vendita e non di appalto, non soltanto quello in cui prevalga il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti, rispetto al prezzo o valore della prestazione d'opera, ma anche quello che, pur caratterizzato da una prevalenza della prestazione d'opera, abbia ad oggetto la consegna di cose che costituiscano l'ordinaria produzione del fornitore, ancorche queste subiscano variazioni od adattamenti su richiesta dell'acquirente, ovvero richiedano prestazioni di carattere accessorio (come la installazione e messa in opera). (V 545/74, mass n 368314).*

Riferimenti normativi: Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)