Sez. 1, Sentenza n. 3957 del 24/06/1980 (Rv. 407854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTO RELATIVO A PRESTAZIONE DI COSE DI ORDINARIA PRODUZIONE DEL FABBRICANTE - QUALIFICAZIONE COME VENDITA EX ART 1, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N 771 DEL 1941 - CONDIZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTO RELATIVO A PRESTAZIONE DI COSE DI ORDINARIA PRODUZIONE DEL FABBRICANTE - QUALIFICAZIONE COME VENDITA EX ART 1, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N 771 DEL 1941 - CONDIZIONE.*
Il criterio posto dal quinto comma dell'art 1 della legge 19 luglio 1941, n 771, recante provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti, secondo cui il contratto deve configurarsi come vendita, qualunque sia il valore dei materiali, qualora la prestazione riguardi cose di ordinaria produzione del fabbricante, acquista Rilevanza nella sola ipotesi in cui il contratto non debba gia qualificarsi come vendita sulla base del criterio indicato nel primo comma (prevalenza del prezzo o valore delle materie, merci e prodotti in rapporto al prezzo o al valore globale). (V 4171/78, mass n 393789; (V 1632/77, mass n 385343; (V 3981/76, mass n 382649; (V 3764/75, mass n 377969; (V 2912/75, mass n 376963; (V 1677/75, mass n 375289; (V 545/74, mass n 368314; (V 336/73, mass n 362266).*
Riferimenti normativi: Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)