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Sez. 2, Sentenza n. 7282 del 13/06/1992 (Rv. 477725 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Impedimento del procuratore | Volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito - Interruzione del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477725-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Impedimento del procuratore

La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non determina l'interruzione del processo, essendo assimilabile non alle ipotesi (morte, radiazione e sospensione) tassativamente previste dall'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinunzia ad essa) previste dal terzo comma dello stesso articolo (che non attribuisce ad esse efficacia interruttiva) e riconducibili ad un comportamento volontario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)