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Sez. 2, Sentenza n. 13282 del 27/11/1999 (Rv. 531585 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531585-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

La volontaria cancellazione dall'albo professionale, del procuratore costituito non determina l'interruzione del processo, essendo essa assimilabile non alle ipotesi di morte, radiazione, e sospensione tassativamente previste dall'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinuncia ad essa) riconducibili ad un comportamento volontario, cui il terzo comma della norma citata non attribuisce efficacia interruttiva

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)