Sez. 2, Sentenza n. 13282 del 27/11/1999 (Rv. 531585 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE
La volontaria cancellazione dall'albo professionale, del procuratore costituito non determina l'interruzione del processo, essendo essa assimilabile non alle ipotesi di morte, radiazione, e sospensione tassativamente previste dall'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinuncia ad essa) riconducibili ad un comportamento volontario, cui il terzo comma della norma citata non attribuisce efficacia interruttiva
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)