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Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 14/12/1994 (Rv. 489185 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procuratore - Volontaria cancellazione dall'albo - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione -.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489185-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito (nella specie, per essere la medesima conseguente all'assunzione di un pubblico impiego da parte del procuratore medesimo) non determina l'interruzione del processo, essendo assimilabile non alle ipotesi di morte, radiazione, e sospensione tassativamente previste dall'art. 301 comma 1 cod. proc. civ. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinunzia ad essa) riconducibili ad un comportamento volontario, cui il terzo comma della norma citata non attribuisce efficacia interruttiva. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 301 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., stante l'obiettiva diversità delle situazioni considerate che giustifica la diversità di disciplina delle medesime. (Corte Cost. 2 dicembre 1970 n. 178).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)