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Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 08/08/1989 (Rv. 463578 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - COMPETENZA GIUDIZIALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE SUI GIUDIZI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463578-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - COMPETENZA GIUDIZIALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE SUI GIUDIZI PENDENTI.*

L'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184 - che, modificando l'art. 38 disp. Att. Cod. civ., ha attribuito alla Competenza del tribunale per i minorenni l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 269 cod. civ.), nel caso di minori - è, in quanto norma processuale, di immediata applicazione nelle controversie pendenti, anche sull'ammissibilità dell'Azione (art. 274 cod. civ.), purché le stesse non siano già state decise al momento dell'entrata in vigore della detta disposizione. In quest'ultimo caso, invece, deve farsi applicazione del principio secondo cui l'atto processuale è retto dalla legge del momento in cui esso è compiuto (tempus regit actum), il quale comporta che il decreto (sull'ammissibilità dell'Azione) emesso dal giudice ordinario che a quel tempo era competente non può considerarsi invalido a seguito dell'entrata in vigore di norme che hanno modificato la Competenza a favore del giudice minorile, perché, altrimenti, si conferirebbe alla norma modificativa un'efficacia retroattiva non attribuitale dal legislatore (nella specie, il decreto della Corte d'appello che decideva sul reclamo contro il provvedimento che dichiarava ammissibile l'Azione ex art. 274 cod. civ. era stato depositato anteriormente all'entrata in vigore della norma). (V 654/89, mass n 461723; (Conf 8218/87, mass n 455830).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)