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Sez. 2, Sentenza n. 3763 del 29/12/1971 (Rv. 355587 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE D'APPELLO DALLE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI - LEGITTIMITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1971-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355587-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE D'APPELLO DALLE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI - LEGITTIMITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*

Il giudice d'appello - nel valutare l'invalidita di un assicurato della previdenza sociale ai fini della Determinazione della di lui capacita di guadagno in maniera contraria ai giudizi unanimamente espressi nelle pregresse fasi processuali - ha si anche la liberta di dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ma ha l'Obbligo di dare adeguata motivazione di tale suo dissenso e, in primo luogo, di riferire con esattezza e precisione i dati diagnostici che avevano portato i consulenti di primo e di secondo grado, nonche i giudici di prima istanza, ad essere di parere contrario. (V 1477'71, mass n 351787; 632'70, mass n 345801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)