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Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 05/11/1974 (Rv. 371875 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA NEGAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1974-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371875-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA NEGAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*

La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone ed implica la risoluzione in senso negativo, da parte del medesimo giudice, della questione, rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilita delle parti, relativa alla Competenza per materia. La decisione del secondo giudice, il quale rilevi che la Competenza spetta, invece, per ragione di materia, al primo pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza. (Conf 2221'73, mass n 365464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)