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Sez. 2, Sentenza n. 2221 del 30/07/1973 (Rv. 365464 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365464-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*

La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte del medesimo giudice, della questione circa la sua incompetenza inderogabile per materia. La decisione del secondo giudice, il quale rilevi che la Competenza spetta, invece, per ragione di materia, al primo pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza. (Conf 1729/69, mass n 340747).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)