diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2041 del 26/02/1987 (Rv. 451330 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ACCERTAMENTO - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TASSAZIONE DI UN IMPONIBILE DIVERSO DALLA RENDITA CATASTALE AGGIORNATA - PRESUPPOSTI - PRESUNZIONE DI UN MAGGIOR REDDITO FORNITA DALLA COMPARAZIONE CON EDIFICI IN ANALOGHE CONDIZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451330-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ACCERTAMENTO - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TASSAZIONE DI UN IMPONIBILE DIVERSO DALLA RENDITA CATASTALE AGGIORNATA - PRESUPPOSTI - PRESUNZIONE DI UN MAGGIOR REDDITO FORNITA DALLA COMPARAZIONE CON EDIFICI IN ANALOGHE CONDIZIONI - ESCLUSIONE.*

In tema d'imposta sul reddito dei fabbricati, la disciplina introdotta dalla legge 23 febbraio 1960 n. 131, la quale correla l'imponibile alla rendita catastale aggiornata, e solo eccezionalmente al reddito effettivo (ove questo ecceda di una determinata misura detta rendita catastale), implica la tacita abrogazione, per incompatibilità, dell'art. 74 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, ed esclude, pertanto, che tale ultima norma possa essere invocata dall'amministrazione per una quantificazione dello imponibile con metodo induttivo, mediante comparazione con i canoni correnti per immobili in analoghe condizioni. (Conf 5079/85, mass n 442397; (Conf 2649/84, mass n 434664).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)