Sez. 1, Sentenza n. 5079 del 16/10/1985 (Rv. 442397 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - IN GENERE - CORRELAZIONE DELL'IMPONIBILE ALLA RENDITA CATASTALE AGGIORNATA EX LEGGE N. 131 DEL 1960 - EFFETTI - QUANTIFICAZIONE DELL'IMPONIBILE MEDESIMO CON METODO INDUTTIVO EX ART. 74, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - IN GENERE - CORRELAZIONE DELL'IMPONIBILE ALLA RENDITA CATASTALE AGGIORNATA EX LEGGE N. 131 DEL 1960 - EFFETTI - QUANTIFICAZIONE DELL'IMPONIBILE MEDESIMO CON METODO INDUTTIVO EX ART. 74, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta sul reddito dei fabbricati, la disciplina introdotta dalla legge 23 febbraio 1960 n. 131, la quale correla l'imponibile alla rendita catastale aggiornata, e solo eccezionalmente al reddito effettivo (ove questo ecceda di una determinata misura detta rendita catastale), implica la tacita abrogazione, per incompatibilità, dell'art. 74 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, ed esclude, pertanto, che tale ultima norma possa essere invocata dall'amministrazione per una quantificazione dello imponibile con metodo induttivo, mediante comparazione con i canoni correnti per immobili in analoghe condizioni. (V 2649/84, mass n 434664; (V 2002/82, mass n 419843; (V 3244/79, mass n 399614).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)