Sez. U, Sentenza n. 3203 del 28/10/1974 (Rv. 371702 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - LICENZIAMENTO O ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO DI UN IMPIEGATO PUBBLICO - ANNULLAMENTO - RICHIESTA DEGLI STIPENDI ARRETRATI E DELLE INDENNITA ACCESSORIE - QUESTIONE CONSEGUENZIALE ALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - LICENZIAMENTO O ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO DI UN IMPIEGATO PUBBLICO - ANNULLAMENTO - RICHIESTA DEGLI STIPENDI ARRETRATI E DELLE INDENNITA ACCESSORIE - QUESTIONE CONSEGUENZIALE ALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
Qualora sia intervenuto l'annullamento di un atto di licenziamento o di allontanamento dal servizio di un dipendente di un ente pubblico, la pretesa alla corresponsione degli stipendi arretrati e alle altre correlative indennita accessorie costituisce materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non gia una questione di danni conseguenziali alla pronuncia di illegittimita, di Competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria, a nulla rilevando la prospettazione che la parte ha dato alle questioni da risolvere. Il presupposto di questa giurisdizione esclusiva viene meno soltanto nel caso in cui l'ente pubblico abbia formalmente riconosciuto il diritto dell'impiegato agli emolumenti anche nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilita. (Conf 2954'71, mass n 354210).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)