Sez. U, Sentenza n. 2954 del 21/10/1971 (Rv. 354210 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE - IMPIEGO PUBBLICO - PIENO RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE AD ASSEGNI ED ALTRI EMOLUMENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA - INSUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE - IMPIEGO PUBBLICO - PIENO RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE AD ASSEGNI ED ALTRI EMOLUMENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA - INSUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita dell'atto o del provvedimento amministrativo contro cui si ricorre (previste dall'art 30, comma secondo del tu 26 giugno 1926, n 1054) consistono in azioni o pretese di danni, verso la pubblica amministrazione, che derivano come conseguenza giuridica dalla pronunzia di annullamento, da parte del consiglio di stato, del provvedimento impugnato, ma che non possono formare oggetto di giudizio dinanzi alla giurisdizione amministrativa in quanto non rientrano nella materia rispetto alla quale e stabilita la Competenza esclusiva del consiglio di stato. Quando l'ente pubblico abbia formalmente riconosciuto il diritto dell'impiegato agli emolumenti nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilita, viene meno il presupposto della giurisdizione esclusiva, in quanto e eliminata ogni questione sulla materia devoluta al giudice amministrativo, per cui subentra la giurisdizione del giudice ordinario. (V 712'67, mass n 326758).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)