Sez. 3, Sentenza n. 4815 del 09/11/1977 (Rv. 388417 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - OGGETTO - BENI CON DIVERSA DESTINAZIONE - UNICO CONTRATTO - DISTINTI RAPPORTI DI LOCAZIONE - CONFIGURABILITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - PROROGA SPETTANTE AD UNO DEI BENI LOCATI - ESTENSIONE ALL'ALTRO BENE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - OGGETTO - BENI CON DIVERSA DESTINAZIONE - UNICO CONTRATTO - DISTINTI RAPPORTI DI LOCAZIONE - CONFIGURABILITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - PROROGA SPETTANTE AD UNO DEI BENI LOCATI - ESTENSIONE ALL'ALTRO BENE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In materia di locazione, la circostanza che beni con diversa destinazione siano dedotti in un contratto di locazione, formalmente unico, non implica necessariamente che anche dal punto di vista sostanziale il rapporto debba considerarsi unitario ed inscindibile; al contrario e ben possibile che beni oggettivamente distinti, anche se formano oggetto di congiunta contrattazione, configurando rapporti locativi distinti, seguano una diversa regolamentazione, come la stessa legge n 253 del 1950 all'art 14 prevede in via ipotetica e generale. In tal caso, pertanto, la proroga legale della locazione applicabile ad uno dei beni in questione non si estende anche all'altro. (nella specie il giudice del merito ha ritenuto che il contratto di locazione, avente ad oggetto una casa di abitazione ed un terreno per campeggio, fosse relativo a due distinti rapporti di locazione e cio in base alla diversita della destinazione degli immobili ed all'autonomia dei rispettivi canoni ed ha escluso per il secondo la proroga legale spettante al primo immobile. La suprema Corte nel confermare tale sentenza, ha enunciato il precedente principio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)