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Sez. 3, Sentenza n. 12143 del 10/08/2002 (Rv. 556894 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Deduzione di più beni in unico contratto - Unitarietà del rapporto - Valutazione rimessa al giudice di merito.
Stato
decisa il 2002-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556894-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di locazione, la circostanza che beni con diversa destinazione siano dedotti in un contratto di locazione formalmente unico e con la previsione di un corrispettivo unitario non implica necessariamente che il rapporto debba considerarsi unitario e inscindibile anche da un punto di vista sostanziale, essendo al contrario possibile che beni distinti, anche se dedotti in un unico contratto, seguano una diversa regolamentazione essendo configurabile per ciascuno di essi un rapporto locativo distinto. Costituisce accertamento in fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se condotto secondo corretti canoni logici e giuridici, la valutazione se, tenuto conto delle particolarità del contratto, si sia di fronte ad un contratto sostanzialmente unico o se siano configurabili più rapporti soggetti a diverse discipline sostanziali.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)