Sez. L, Sentenza n. 4731 del 10/11/1989 (Rv. 464141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RETRIBUZIONI - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 9, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 17 DEL 1983 - INTERPRETAZIONE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - OBBLIGO DI NON LICENZIARE UN NUMERO DI INVALIDI SUPERIORE ALLE PERCENTUALI EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOGGETTE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O AD INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA C.I.G. - AZIENDE IMPEGNATE NEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE, CONVERSIONE E RIORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA - ESTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RETRIBUZIONI - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 9, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 17 DEL 1983 - INTERPRETAZIONE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - OBBLIGO DI NON LICENZIARE UN NUMERO DI INVALIDI SUPERIORE ALLE PERCENTUALI EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOGGETTE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O AD INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA C.I.G. - AZIENDE IMPEGNATE NEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE, CONVERSIONE E RIORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA - ESTINZIONE.*
Il secondo comma dell'art. 9 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17 (convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1983 n. 79) va interpretato, in collegamento con il primo comma dello stesso articolo (concernente le aziende nei confronti delle quali restano sospesi gli obblighi di cui alla legge n. 482 del 1968), nel senso che, in caso di licenziamento collettivo, l'Obbligo di non licenziare un numero di invalidi superiore alle percentuali previste dalla citata legge del 1968 riguarda - oltre alle imprese soggette ad amministrazione straordinaria a norma del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito dalla legge 3 aprile 1979 n. 95) o ad intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a norma delle leggi indicate nello stesso art. 9 - soltanto le aziende che siano impegnate nei processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva come definiti dalle lett. A) e b) dell'art. 3 della citata legge n. 675 del 1977 e disciplinati dal precedente art. 2, che alla lett. C) del terzo comma demanda al C.i.P.i. Il compito di stabilire i settori per i quali si rendano necessari tali processi secondo i criteri da tale norma dettati, restando preclusa al giudice la possibilità di accertare direttamente la sussistenza di una situazione di crisi idonea a comportare l'esenzione dall'Obbligo anzidetto. (V 149/88, mass n 456776; (V 1496/86, mass n 448873).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 20/12/1974 num. 684, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 3, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)